Statuto

STATUTO PER l'ENTE del TERZO SETTORE e Organizzazione di Volontariato “Liberi dal Debito ETS”

 

ART. 1 - (Denominazione e sede)

  • costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: <<Liberi dal Debito ETS>>. Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L’associazione ha sede legale in Via Giuseppe Benzi, n. 14 nel Comune di Treviso (TV). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Treviso non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART. 2 - (Statuto)

L’Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di aiutare, assistere e sostenere coloro che sono vittime di sovraindebitamento, inteso quale grave problema sociale derivante da incapienza finanziaria a causa di un’eccessiva esposizione debitoria (così come previsto dalla L.3/2012 e successive), per contrastare il fenomeno e dell’usura e per favorire l’uscita da stati di indigenza.

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017

ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL’ART. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 se per ADEGUAMENTO NORMATIVO

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

secondo le lettere a), u), w) e d) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verrano perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

  • promuovere raccolte di fondi al fine di supportare coloro che sono vittime di sovraindebitamento, e all’usura e per favorire l’uscita da uno stato d’indigenza e che permetta di evitare problematiche legali, fiscali, amministrative ed economiche;
  • organizzare e promuovere iniziative (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferenze, corsi, seminari, workshop, gruppi di aiuto, convegni nazionali e internazionali etc) volte all'aiuto e al sostegno di persone sovraindebitate, ivi compresa la preparazione professionale di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e/o prevenzione del sovraindebitamento;
  • avviare e sostenere iniziative volte a favorire la conoscenza e la corretta applicazione delle norme vigenti in tema di sovraindebitamento presso enti pubblici, associazioni, imprese e presso il pubblico, ivi compresi convegni, bandi, collaborazioni con enti morali o economici;
  • promuovere il coinvolgimento di attori pubblici e privati nella soluzione del problema sovraindebitamento, in particolare collaborando alla formazione di testi legislativi o altri atti della pubblica amministrazione, volti a prevenire o arginare tale fenomeno;
  • elaborare contenuti editoriali a carattere scientifico, culturale e/o tecnico per siti web, blog, libri, riviste o giornali sul tema del sovraindebitamento

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi. L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

  • possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondari e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche il “Consiglio Direttivo”) ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione. Il loro esercizio è subordinato ai decreti ministeriali previsti all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - (Ammissione dei Soci)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l’ammissione di nuovi associati:

  • alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
  • alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell’Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. e il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
  • prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto all'articolo 26 del presente Statuto.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e che non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione come meglio specificato all'articolo 24 del presente statuto.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione L’esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all’assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci;
  • Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
  • Presidente;
  • Organo di controllo (eventuale);
  • Organo di revisione (eventuale). Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 11 - (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

  • convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se l’Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

I soci possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell’avviso di convocazione.

ART. 12 - (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 21 del presente Statuto;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  6. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Laddove l’Associazione dovesse avere un numero di associati non inferiore a 500 le competenze dell’assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è superiore a 500.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di ¾ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

1 voto fino a 100 associati o aderenti;

2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;

3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;

4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;

5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

I membri dell’organo di amministrazione non possono votare:

  • nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
  • nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L’Associazione deve nominare o un organo di amministrazione (anche detto “Consiglio Direttivo”). La nomina di tali amministratori spetta all’assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all’interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L’organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari) membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 2 mandati consecutivi (salvo diverse successive disposizioni di legge e/o ministeriali). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'organo di amministrazione deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea:

  • redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;
  • si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l'Associazione ed i soci;
  • provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  • delibera sull'esclusione degli associati.

Ai componenti degli organi sociali (ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile) non puo essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivita prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l’eventuale attribuzione della rappresentanza dell’ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ha l’obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell’organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L’obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 19 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche ed il Patrimonio dell’associazione sono costituiti da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, al fine dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica, è costituito da una somma pari a euro 15mila liquida e disponibile.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2/3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilita sociale).

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

  • la corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
  • l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;
  • salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grato o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

  • redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l’Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l’Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 24 - (Volontari - Assicurazione)

L’associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art.

  1. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati. La devoluzione sia efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell’ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) o Il Ministero fino a che il RUNTS non sarà operativo.

L’Associazione non potrà operare operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all’articolo 42-bis del Codice Civile.

Art. 26 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l’Associazione dovesse far parte):

  1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte).
  2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l’Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

L’Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L’esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale dell’Associazione o di un suo delegato.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.